La Cassazione torna a pronunciarsi sul concetto di “marchio figurativo”

La Cassazione torna a pronunciarsi sul concetto di “marchio figurativo”
07 Aprile 2017: La Cassazione torna a pronunciarsi sul concetto di “marchio figurativo” 07 Aprile 2017

Con la sentenza n. 13078/17, depositata in data 17 marzo 2017, la Corte di Cassazione, Sezione V Penale, è tornata a pronunciarsi in tema di “marchio figurativo”.

Nel caso di specie, l’indagato aveva impugnato in Cassazione il rigetto della richiesta di riesame del sequestro apposto su svariati beni dallo stesso commercializzati (portachiavi, souvenir, calamite, magliette e specchietti) riproducenti l’immagine del noto scooter “Vespa”.

L’indagato sosteneva, infatti, che non fosse configurabile il reato previsto dall’art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), in quanto i beni sequestrati costituivano mere imitazioni figurative dello scooter, realizzate senza apposizione di alcun marchio o altro segno distintivo.

Tali beni, cioè, non avrebbero potuto confondere l’acquirente sulla qualità e originalità del prodotto messo in circolazione, non essendovi impresso o stampato il marchio di fabbrica “Vespa”.

I Giudici di Piazza Cavour, però, non hanno accolto tale tesi, ricordando come “anche la sola riproduzione di una figura può integrare il reato, laddove la stessa figura costituisca marchio o segno distintivo del prodotto (…) e sempre che detta raffigurazione sia idonea ad ingenerare in qualche modo confusione nei consumatori in ordine all’origine del bene del produttore titolare del marchio registrato (ipotesi di cd. marchio figurativo)”.

La mancanza, quindi, nei beni oggetto di sequestro del nome “Vespa”, elemento costitutivo del marchio, è circostanza irrilevante, una volta accertata la forte similitudine tra le immagini contraffatte e quelle tutelate, posto che nell’insieme figurativo del marchio l’elemento di maggiore richiamo visivo è l’immagine stessa, la cui notorietà ha portato all’immedesimazione tra figura e nome.

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall’indagato e confermato la legittimità del provvedimento di sequestro dei beni contraffatti.

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